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Roma,
12 gennaio 2017
Circolare n. 10/2017
Oggetto: Lavoro – Distacco
transnazionale – Ulteriori chiarimenti – Circolare Min. Lavoro n. 1 del 9.1.2017.
A distanza di appena due settimane dai primi chiarimenti
sull’obbligo di comunicazione preventiva in capo alle imprese che distaccano
lavoratori in Italia (D.lgvo 186/2016), il Ministero
del Lavoro è tornato nuovamente sulla materia con la circolare indicata in
oggetto.
Una precisazione rilevante riguarda il cabotaggio che, come è
noto, rientra nella disciplina in questione e deve essere oggetto di
comunicazione preventiva tramite l’apposito modello provvisorio denominato UNI_CAB_UE. Il
Ministero ha precisato che il committente dell’impresa distaccante, per non
incorrere nella responsabilità solidale prevista dall’art. 83bis del DL n.
112/2008 e richiamata dal D.lgvo 186, deve acquisire
un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali del Paese di provenienza
del lavoratore, dalla quale risulti che la stessa impresa distaccante sia in
regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. In
sostanza si richiede un documento equivalente al DURC: si tratta di un adempimento gravoso e oltretutto risulta che pochi
Paesi emettano quel documento. Peraltro in caso il committente non sia in grado
di reperire il documento in questione il rischio di conseguenze dovrebbe
rimanere nei fatti contenuto, stante la complessità dell’applicazione della
responsabilità solidale che, come è noto, è attivabile solo dal lavoratore
distaccato. Di certo la disposizione induce comunque a sincerarsi che le
imprese distaccanti siano affidabili.
Si ritiene che quando l’impresa nazionale sia solo
destinataria di un trasporto di cabotaggio la stessa non sia coinvolta in
questa nuova disciplina.
La circolare in esame ha precisato che nelle ipotesi di
somministrazione transnazionale (ossia la somministrazione di autisti da parte
di agenzie di lavoro temporaneo di altro Stato membro presso un’azienda
utilizzatrice italiana) trova applicazione il regime di responsabilità solidale
previsto dall’art. 35, comma 2, del D.lgvo n. 81/2005
e non quello di cui al citato art. 83bis. L’applicazione dell’art. 83bis alla
disciplina del distacco resta comunque problematica e si rendono necessarie
ulteriori delucidazioni da parte del Ministero del Lavoro che Confetra
provvederà a sollecitare.
Per quanto riguarda il trasporto internazionale da e verso
l’Italia è stato ribadito che, nelle more di un chiarimento a livello europeo, lo
stesso è per il momento escluso dall’obbligo di comunicazione di distacco e che
il mero transito sul territorio italiano, non configurando un distacco
transnazionale, è totalmente escluso dal campo di applicazione del citato D.lgvo 186.
Tra le altre precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro degne
di rilievo si segnala in particolare l’elencazione delle voci che compongono il
salario minimo spettante al lavoratore distaccato: paga base, elemento distinto
della retribuzione, indennità legate all’anzianità di servizio, superminimi,
retribuzioni corrispettive per lavoro straordinario, notturno e festivo,
indennità di distacco e indennità di trasferta.
Si segnala infine che sul sito ministeriale www.distaccoue.lavoro.gov.it sono disponibili tutte le informazioni sulle
disposizioni che regolano il distacco.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.209/2016
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